avvocatomartorana.it Rss https://www.avvocatomartorana.it/ Salvatore Martorana Avvocato patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori - esperto in Diritto Civile a Messina it-it Tue, 15 Feb 2022 18:52:29 +0000 Fri, 10 Oct 2014 00:00:00 +0000 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss Vida Feed 2.0 avv.salvatoremartorana@gmail.com (Avvocato Salvatore Martorana) avv.salvatoremartorana@gmail.com (Salvatore Martorana) Archivio https://www.avvocatomartorana.it/vida/foto/sfondo.jpg avvocatomartorana.it Rss https://www.avvocatomartorana.it/ Risarcimento dei danni da Vaccino anti - Covid19 https://www.avvocatomartorana.it/post/468/risarcimento-dei-danni-da-vaccino-anti-covid19

La cornice legislativa da cui scaturisce il risalrcimento per i danni da vaccini anti covid19  è quella della Legge 210/92  che prevede il riconoscimento di indennizzo «per i danneggiati da complicanze di tipo irreversibile causate da vaccinazioni obbligatorie» (oltre che da «trasfusioni di sangue ed emoderivati»).

L’indennizzo è un assegno composto da una somma (calcolata in base alla tabella B allegata alla Legge 29 aprile 1976 , n. 177) cumulabile con ogni altro emolumento. Chi è stato danneggiato dalla vaccinazione può presentare una domanda anche per ottenere un assegno una tantum, pari al 30% dell’indennizzo dovuto per il periodo compreso tra il manifestarsi del danno e l’ottenimento dell’indennizzo. Il termine per la presentazione della domanda è di tre anni ed i  termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione presentata, la persona danneggiata risulti aver conoscenza del danno.

Il diritto all’indennizzo è quindi certamente riconosciuto alle categorie per le quali è scattato l’obbligo vaccinale anti-Covid (da ultimo le persone che hanno compiuto 50 anni).

Comunque  tutti quelli che si sono sottoposti all’immunizzazione contro il coronavirus ed hanno riportato danni potranno ottenerne il risarcimento poiché In materia di vaccinazione la Corte Costituzionale, infatti, in diverse sentenze (tra le ultime Sez. Lavoro, sentenza n. 7354 del 2 dicembre 2020, depositata il 16 marzo 2021) ha equiparato la “raccomandazione” fatta dalle autorità sanitarie all’obbligo vaccinale, come nel caso del vaccino anti-influenzale inizialmente escluso dall’applicazione delle legge 210/1992.

A prescindere dalle interpretazioni Girisprudenziali sulla "platea dei soggetti risarcibili",  il recente decreto legge Sostegni-ter (Dl 4/2022) ha adesso  introdotto  un’estensione dell’indennizzo per danni da vaccino a favore di chi non aveva l’obbligo. Infatti larticolo 20 del Dl 4/2022 stabilisce che l’indennizzo spetta anche a chi abbia riportato un danno biologico permanente «a causa della vaccinazione anti Sars-Cov2 raccomandata».

Pertanto ad oggi sia il quadro normativo di riferimento che la Giurisprudenza sul punto prevedono la risarcibilità dei danni permanenti subiti a causa delle vaccinazioni anticovid19 per tutti i soggetti danneggiati.

 

Articolo originale su: https://www.ilsole24ore.com/art/indennizzi-i-vaccini-covid-stanziati-fondi-ecco-chi-potra-richiederli-AE44GIAB

 

 

 

 

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Tue, 15 Feb 2022 18:52:29 +0000 https://www.avvocatomartorana.it/post/468/risarcimento-dei-danni-da-vaccino-anti-covid19 avv.salvatoremartorana@gmail.com (Salvatore Martorana)
E’ competente Il Giudice italiano nelle controversie contro Ryanair https://www.avvocatomartorana.it/post/467/e-competente-il-giudice-italiano-nelle-controversie-contro-ryanair-

La Corte di Cassazione con l'ordinanza 3561/2020 ha stabilito che, per la compensazione pecuniaria e per il risarcimento dei danni subiti a causa della cancellazione o ritardo di un volo, è competente a giudicare il Giudice italiano e non quello irlandese.

"Ai fini della individuazione del giudice avente giurisdizione a conoscere della controversia avente ad oggetto la compensazione pecuniaria per il ritardo nello svolgimento delle operazioni di trasporto aereo, nel senso sopra indicato, subito da acquirenti domiciliati in Italia, anche se il contratto concluso con la compagnia aerea contenga una clausola di proroga della giurisdizione, si applicano quindi i criteri di collegamento indicati dall'art. 33 della Convenzione di Montreal."

La Suprema Corte spiega inoltre nella suddetta ordinanza che "la giurisdizione si radica in Italia sia in applicazione del criterio di collegamento del luogo di destinazione del viaggio, sia in applicazione del criterio di collegamento del "luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto". Tale luogo infatti coincide, nel caso di acquisto on line di biglietti per il trasporto aereo internazionale, secondo la articolata rielaborazione interpretativa operata da Cass. n. 18257 del 2019 (all'esito di una complessiva riflessione sul disancoramento da qualsiasi riferimento spaziale, per i contratti conclusi on line, rispetto alla collocazione geografica di agenzie o filiali della compagnia aerea e sulla incontestata asimmetria contrattuale delle parti), con il domicilio degli acquirenti - quale luogo nel quale gli stessi sianovenuti a conoscenza dell'accettazione della proposta formulata con l'invio telematico dell'ordine e del pagamento del corrispettivo".

Inoltre con la sentenza n. 720/2020 pubblicata il giorno 07/05/2020 anche il Tribunale di Bologna è giunto alla conclusione della inderogabilità contrattuale (come invece indicato da Ryanair nel proprio contratto) e dell'applicazione necessaria delle regole sulla giurisdizione già indicate nella convenzione di Montreal nei casi e nella materia previsti dal Regolamento 261/04, sancendo pertanto la compentenza del Giudice Italiano.

Ai fini della individuazione del giudice avente giurisdizione a conoscere della controversia avente ad oggetto la compensazione pecuniaria per il ritardo nello svolgimento delle operazioni di trasporto aereo, nel senso sopra indicato, subito da acquirenti domiciliati in Italia, anche se il contratto concluso con la compagnia aerea contenga una clausola di proroga della giurisdizione, si applicano quindi i criteri di collegamento indicati dall'art. 33 della Convenzione di Montreal.

Ryanair nelle sue difese chiedeva che venisse dichiarato il difetto di competenza giurisdizionale dell'Autorità italiana ritenendo invece competente l'Autorità giurisdizionale irlandese, poiché al momento di acquisto del biglietto on line, i viaggiatori avevano dichiarato, con un clic, di aver letto e di accettare le condizioni generali di trasporto, che prevedevano che la legge applicabile al contratto fosse quella irlandese e che ogni controversia sarebbe stata soggetta alla competenza esclusiva dei tribunali irlandesi.

Pertanto se la partenza o la destinazione del volo è l’Italia,  è competente a giudicare il Giudice italiano.

Articolo originale su: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3055153177876408&id=111998125525276

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Tue, 12 May 2020 17:47:21 +0000 https://www.avvocatomartorana.it/post/467/e-competente-il-giudice-italiano-nelle-controversie-contro-ryanair- avv.salvatoremartorana@gmail.com (Salvatore Martorana)
Emergenza coronavirus - Covid/19: diritto di visita del genitore non collocatario https://www.avvocatomartorana.it/post/466/emergenza-coronavirus-covid19-diritto-di-visita-del-genitore-non-collocatario

Il DPCM 9 marzo 2020 aveva esteso all'intero territorio nazionale le disposizioni già previste per numerose province italiane dal DPCM 8 marzo 2020 che, all'art. 1 c. 1 lett. a), impone di «evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza».

Successivamente  data 10 marzo 2020, il Governo, sul sito istituzionale governo.it, ha chiarito che «gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio».

Pertanto alla luce del suddetto chiarimento, si poteva dunque affermare che il diritto di visita è consentito dai decreti ministeriali dell'8/9 marzo 2020, rientrando nelle "situazioni di necessità" ivi previste.

Alle stesse conclusioni è pervenuto anche il Tribunale di Milano, Sez. IX civile,  che, con provvedimento dell'11 marzo 2020, ha prescritto ai genitori di attenersi agli accordi raggiunti nel giudizio di separazione sulle frequentazioni padre-figli, nonostante i genitori abitassero in due Comuni diversi.

Il Tribunale aveva, infatti, così motivato:

a) l'art. 1 domma 1, lett. a), DPCM 8 marzo 2020, n. 11 non preclude l'attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori e consente gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio, cosicché nessuna "chiusura" di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti;

b) le FAQ della Presidenza del CDM pubblicate lo scorso 10 marzo (Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo) hanno precisato che gli spostamenti «per raggiungere i figli minori presso l'altro genitore o presso l'affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio».

La successiva entrata in vigore del DPCM 22 marzo 2020  ha messo in crisi il diritto di frequentazione genitori – figli, prevendendo, all’art. 1, comma 1, lettera b) che “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse”.

Con ordinanza del 26 marzo 2020, senza attendere che le “FAQ” venissero nuovamente aggiornate, il Tribunale di Bari,  ha accolto un’istanza presentata da un genitore collocatario volta a sospendere il diritto di visita dell’altro genitore, che abitava in diverso Comune.

Secondo il Tribunale di Bari, Giudice Saverio de Simone, gli incontri dei minori con genitori dimoranti in Comune diverso da quello di residenza dei minori stessi, non realizzerebbero affatto le condizioni di sicurezza e prudenza imposte, da ultimo, con il DPCM del 22 marzo 2020, e più in generale dallo scopo delle misure introdotte, quello di una “rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio, tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori” e, di conseguenza “il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell’attuale momento emergenziale, è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone”.

Pertanto il Giudice, accogliendo la richiesta della madre di "sospensione degli incontri" per il rischio di contagio da coronavirus legato allo spostamento dei bambini da un comune all'altro ordina che le visite padre-figli siano "sospese fino a quando non sarà cessata l'emergenza epidemiologica in atto, coincidente con il momento in cui sarà consentito al padre di potersi muovere liberamente per raggiungere i figli senza pericoli per la loro salute", ritenendo "prevalente" il "diritto alla salute dei minori",  ordinando comunque alla madre "di favorire i contatti audio-video anche plurigiornalieri tra il padre e i suoi figli attraverso l'utilizzo di tutti gli strumenti tecnologici disponibili".

"Nel caso in esame - si legge nell'ordinanza - vengono in considerazione due fondamentali diritti, entrambi di rango costituzionale, e si pone quindi il problema della compatibilità tra la tutela delle relazioni familiari" e "la tutela del diritto alla salute dei minori". "Ad avviso del Tribunale  in questo peculiare momento storico, deve ritenersi assolutamente prevalente il secondo".

"Il diritto paterno ad incontrare i figli, in presenza della pericolosissima espansione della epidemia in corso, che non accenna ancora a ridurre la sua aggressività tanto da essere stata qualificata dell'Oms pandemia, - spiega - deve considerarsi quindi recessivo rispetto al primario interesse dei minori a non esporsi al rischio di contagio, nel quale potrebbero poi essere veicolo essi stessi, e ciò sia in ossequio al divieto normativo" di spostamento tra comuni, "sia in forza dell'assoluta preminenza del diritto alla salute dei minori, che può essere compromesso dai contatti con il genitore, il quale sta continuando a lavorare in un call center e ha quindi frequentazioni con un numero indeterminato di persone, così rendendosi egli stessi possibile veicolo di infezione per i piccoli".

Il provvedimento del Tribunale di Bari è in effetti coerente con l’interpretazione letterale e sistematica della normativa introdotta, anche se, individuare in astratto quale sia il “best interest of the child” in una situazione caratterizzata da un tale straordinarietà, pare, almeno alla scrivente, una difficile impresa.

A mettere fine alla probabile serie di provvedimenti contrastanti dei vari Tribunali aditi è intervenuto, in data 1° aprile 2020, l’aggiornamento delle “FAQ” diramate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha chiarito che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”.

La posizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è chiara: il diritto di visita non si sospende, a nulla rilevando la circostanza di doversi spostare al di fuori del proprio Comune.

Tale chiarimento interviene inoltre su coloro i quali vivono situazioni di crisi familiare “di fatto”, che non dispongono di alcun provvedimento del giudice che abbia regolato le modalità di visita.

Anche in questo caso, se vi è accordo dei genitori, gli spostamenti sono senza dubbio consentiti.

Articoli originali su:

https://news.avvocatoandreani.it/articoli/lepilogo-forse-della-battaglia-sul-diritto-visita-tempi-del-coronavirus-105682.html

https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/famiglia/2020-03-17/il-diritto-visita-genitore-tempi-coronavirus-090705.php?refresh_ce=1

https://bari.repubblica.it/cronaca/2020/03/31/news/coronavirus_il_tribunale_idi_bari_sosprende_le_visite_tra_il_padre_separato_e_i_figli-252766256/

 

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Mon, 6 Apr 2020 17:35:15 +0000 https://www.avvocatomartorana.it/post/466/emergenza-coronavirus-covid19-diritto-di-visita-del-genitore-non-collocatario avv.salvatoremartorana@gmail.com (Salvatore Martorana)
Emergenza coronavirus - Covid/19: tutela del consumatore https://www.avvocatomartorana.it/post/463/emergenza-coronavirus-covid19-tutela-del-consumatore

A causa del continuo avanzare del contagio su tutto il territorio nazionale del virus SARS-CoV-2 sono stati emanati dal Governo una serie di provvedimenti che, pur doverosi per la tutela della salute pubblica, hanno avuto anche la conseguenza di poter generare numerosi contenziosi tra i consumatori ed i fornitori di tutta una serie di servizi.

Molte di queste potenziali liti sono regolate  dagli stessi Decreti pubblicati in questi giorni dal Governo, mentre per altre fattispecie bisognerà  far riferimento alle regole generali contenute nel Codice Civile e nel Codice del Consumo.

In generale,  i consumatori, non potendo usufruire di un determinato servizio, potranno far valere le proprie ragioni invocando la tutele previste dal Codice civile che, (come abbiamo già visto per i casi trattati negli articoli precedenti) in materia di obbligazioni, prevede la fattispecie dell’“impossibilità sopravvenuta” della prestazione (art. 1463 cc: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”).

Insomma, in linea generale, chi paga per avere un servizio che poi, non per colpa sua, non viene effettuato, ha diritto di essere rimborsato (neppure il fornitore, ovviamente, è responsabile, ma altrimenti si gioverebbe di un arricchimento ingiustificato). E’ bene ricordare, però, che nell’attuale situazione di emergenza, al rimborso non si aggiunge il diritto del consumatore a ricevere indennizzi o risarcimenti del danno, proprio per il fatto che la mancata prestazione non dipende da una colpa di chi doveva eseguire.

CORSI VARI: LINGUA, MUSICA, CUCINA, ETC.

E’ sospesa su tutto il territorio nazionale la circolazione delle persone e gli assembramenti e non è quindi consentito frequentare alcun genere di corso (lingua straniera, musica, cucina, scuola guida, etc.): ne deriva che il consumatore ha diritto di interrompere i pagamenti e, se avesse versato degli anticipi, può anche chiedere la restituzione delle somme versate limitatamente al periodo in cui non può fruire del servizio. Questa regola prevale su eventuali clausole contrattuali, ivi comprese quelle che dovessero stabilire decadenze o interessi di mora.

Se si è stipulato un contratto di finanziamento si può interrompere il versamento delle rate comunicando alla finanziaria per iscritto l’impossibilità di frequentare.

Qualora la scuola dovesse proporre l’attivazione di corsi a distanza, si può ritenere che il consumatore resti libero di accettare o meno la nuova offerta di servizi didattici, valutando la sua possibilità/interesse di usufruire di corsi online (in caso contrario, è bene comunicare per iscritto l’eventuale rifiuto di servizi a distanza).

UNIVERSITA’

Qualora l’Università sia in grado di sostituire i corsi frontali con iniziative a distanza, in questo caso (a differenza di altri corsi privati) il decreto cura-Italia (art. 101, 5 comma) ha espressamente stabilito che le attività formative svolte a distanza sono valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari, previa attività di verifica dell’apprendimento nonché ai fini dell’attestazione della frequenza obbligatoria. Dunque, se l’ente universitario fornisce servizi adeguati, il consumatore non può opporsi alla prosecuzione del contratto e quindi ai relativi oneri.

PALESTRE, PISCINE, CENTRI RICREATIVI E CULTURALI

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, terme (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, scuole di ballo. Conseguentemente, il consumatore ha diritto al rimborso della quota parte di abbonamento del quale non può usufruire (o del singolo titolo di ingresso).

 

Tuttavia bisogna distinguere: se il contratto prevede un numero prestabilito di ingressi senza scadenze temporali, allora è ragionevole ritenere che l’utente possa usare il suo diritto di accesso quando sarà finita l’emergenza; se invece l’abbonamento è mensile o annuale, con ingresso libero, si dovrebbe avere diritto alla restituzione della quota parte dell’abbonamento non utilizzabile durante l’emergenza.

Osserviamo che in questi giorni alcuni operatori stanno proponendo ai consumatori di “congelare” gli abbonamenti per poi riprenderli a emergenza finita, ma questa è un’opzione che il consumatore è libero di accettare o meno, visto che non è detto che abbia interesse a prolungare la frequentazione (anche per il rischio della chiusura definitiva del centro).

Se si è stipulato un contratto di finanziamento per la palestra o la piscina si può interrompere il versamento delle rate comunicando alla finanziaria per iscritto l’impossibilità di frequentare.

SCI

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Quindi chi aveva acquistato un abbonamento stagionale o skypass per la stagione invernale (o per più giorni), ha diritto alla restituzione della quota parte dell’abbonamento non più utilizzabile (anche se le condizioni contrattuali lo escludono, perché in questo caso sarebbero vessatorie).

CONCERTI, SPETTACOLI TEATRALI, EVENTI VARI

Sono sospese in tutta Italia le manifestazioni organizzate e gli eventi in ogni luogo, sia pubblico sia privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri. In questi casi, per espressa previsione del decreto cura-Italia (art. 88, 2 comma), ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura. I consumatori hanno quindi diritto al rimborso presentando, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza, provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Anche queste disposizioni si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020, quindi fino al 3 aprile (per adesso).

PARTITE DI CALCIO ED ALTRE DISCIPLINE SPORTIVE

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. In questi casi, si applicano le regole dell’impossibilità sopravvenuta per cui il consumatore, in linea teorica, avrebbe diritto non solo al rimborso (da parte del vettore) dei costi di trasferta di aereo o treno, ma anche (da parte della società sportiva) al rimborso del prezzo del biglietto o, in caso di abbonamento, alla quota parte del servizio non usufruito (anche se le condizioni contrattuali lo escludono, perché in questo caso sarebbero vessatorie).

Tuttavia, considerata l’incertezza circa la ripresa delle competizioni sportive, si consiglia di attendere per verificare la possibilità di riutilizzare in futuro il titolo di accesso allo stadio.

ABBONAMENTO TRASPORTI PUBBLICI (BUS, TRENO)

E’ sospesa su tutto il territorio nazionale la circolazione delle persone, dunque, per i trasporti bisogna distinguere se il servizio è rimasto attivo oppure no, perché ovviamente nel primo caso, il consumatore ha diritto al rimborso della quota parte di abbonamento non usufruita (per impossibilità sopravvenuta). Nel caso di servizi ancora attivi, invece, in linea teorica questi potrebbero essere utilizzati dall’abbonato per gli spostamenti consentiti (motivi di lavoro, salute o necessità), quindi per i consumatori che non intendono giovarsene è consigliabile di recedere per iscritto e sospendere i pagamenti (ad esempio, l’abbonamento era stipulato per spostamenti di lavoro e il consumatore è stato messo in smart-working).

AFFITTO

Bisogna distinguere tra locazioni commerciali (negozi, botteghe, etc.) e quelle ad uso abitativo. Per le prime, secondo quanto previsto dal decreto cura-Italia (art. 65) al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Per gli altri contratti di locazione ad uso personale è più difficile giustificare l’interruzione dei pagamenti anche qualora non si fosse nelle condizioni materiali di usufruire dell’immobile (pensiamo allo studente fuori sede che è rientrato nella sua residenza lasciando l’appartamento vuoto).

In entrambi i casi applicabile sarebbe comunque il recesso per gravi motivi, che però prevede un termine di preavviso di sei mesi da parte del locatore.

BOLLO AUTO

Trattandosi di una tassa di possesso, non si può sospendere il pagamento, anche per il fatto che l’auto potrebbe comunque circolare (per gli spostamenti consentiti).

ASSICURAZIONE RC AUTO

Per motivi analoghi a quelli del bollo auto, non sembra giustificata una sospensione dei pagamenti, anche perché l’auto deve essere coperta da assicurazione anche se parcheggiata sulla pubblica via. Esistono comunque formule contrattuali per sospendere le coperture se si è certi di non utilizzare un veicolo che si trova parcheggiato in aree private e non aperte al pubblico.

PAYTV

Per gli abbonamenti alla Tv satellitare bisogna distinguere se si tratta di abbonamenti privati o “business” (pub, ristoranti, sale scommesse, etc). In questi ultimi casi, i divieti dell’Autorità hanno generato una impossibilità sopravvenuta che potrebbe giustificare la sospensione dei pagamenti (o il recesso dal contratto). Per gli altri la questione riguarda la rimodulazione di alcuni palinsesti (ad esempio i canali sportivi) per i quali è legittima una richiesta di rimodulazione dei costi (o una richiesta di recesso).

BOLLETTE  ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA

L’Autorità per l’energia è intervenuta su alcuni termini che riguardano i contenziosi pendenti di luce, acqua e gas (allungando da 120 a 180 giorni il termine per le conciliazioni) e prevedendo che sospensioni e distacchi siano “congelati” fino al 3 aprile.

Purtroppo però, da parte del Governo, nessun vantaggio è stato previsto per le famiglie sul pagamento delle bollette, neppure in termini di estensione dei bonus sociali.

BOLLETTE TELEFONO/INTERNET

Vale quanto detto per le bollette elettriche: il Governo non ha emanato provvedimenti a favore delle famiglie eppure avevamo richiesto una riduzione dell’Iva dal 22% al 4%, per tutti i contratti telefonici a consumo (non quindi per le opzioni flat), che sono molto usati dalle persone anziane ed anche la cancellazione dei costi per lo scatto alla risposta.

 

RATA DEL MUTUO

Secondo il decreto “cura-Italia” (Articolo 54), possono sospendere il pagamento delle rate del mutuo per un periodo di 9 mesi (in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo previsto dall’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007) anche tutti i lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 (ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data), un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 come conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’Autorità.

FINANZIAMENTI PRIVATI

Su rate e finanziamenti privati il Governo non è intervenuto, quindi si tratta di verificare caso per caso se si può sospendere il pagamento. Per esempio, nel caso del finanziamento attivato per un’auto che non è stata consegnata, per degli arredi la cui consegna è stata posticipata dal venditore: in queste sitruazioni, dovrebbe sussistere il diritto del consumatore di risolvere il contratto.

REVISIONE AUTO

In considerazione dello stato di emergenza, il decreto cura-Italia ha autorizzato fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo.

SCADENZA DOCUMENTI/RINNOVI

Il decreto cura-Italia ha prorogato al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

MATRIMONI/FUNERALI/CELEBRAZIONI/COMPLEANNI

Secondo i provvedimenti del Governo, sono vietati su tutto il territorio nazionale non solo gli assembramenti, ma per esplicita previsione normativa anche le cerimonie religiose: non solo i funerali pubblici, ma anche i matrimoni. Per questi ultimi ne consegue che i relativi contratti (location, catering, fiori, fotografo, etc) possono essere risolti dal consumatore senza addebito di costi (salvo quelli già sostenuti e documentati da parte del fornitore) a condizione che la data dell’evento rientri nel periodo di emergenza. Anche in questi casi soccorre la disciplina civilistica dell’”impossibilità sopravvenuta” e il consumatore ha diritto al rimborso delle somme versate (anticipi, caparre), ma non al risarcimento di danni ulteriori non essendo l’annullamento ascrivibile al fornitore

 

Articolo originale su: https://www.consumatori.it/articolo/coronavirus-come-disdire-viaggi-scuole-palestre

 

 

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Mon, 30 Mar 2020 10:07:50 +0000 https://www.avvocatomartorana.it/post/463/emergenza-coronavirus-covid19-tutela-del-consumatore avv.salvatoremartorana@gmail.com (Salvatore Martorana)
Emergenza coronavirus - Covid/19: rimborso delle spese per asili e scuole private https://www.avvocatomartorana.it/post/462/emergenza-coronavirus-covid19-rimborso-delle-spese-per-asili-e-scuole-private

In questo periodo molti genitori hanno pagato la retta per la frequentazione dei propri figli ad asili (nido e scuole materne)  e/o scuole private (in molti casi unitamente ad una quota per la "mensa"), ma dopo il DPCM che ha disposto la chiusura delle suddette attività, non hanno potuto usufruire del servizio 

Orbene le rette per la frequenza e quelle per il servizio di refezione scolastica devono essere rimborsate alle famiglie proporzionalmente al periodo di chiusura delle strutture.

Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione.  La fattispecie risulta inquadrabile nella sopravvenuta impossibilità di ricevere la prestazione per la quale è stato già corrisposto il prezzo  ai sensi dell’art. 1463 c.c.

Appare pertanto pacifico che l'asilo o la scuola  non possa pretendere il pagamento qualora non fosse stato ancora effettuato e debba restituire quanto  abbia già ricevuto, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito, ai sensi dell'art. 2033 c.c.

Il diritto al rimborso potrebbe essere negato solo nel caso in cui nel contratto stipulato con l'istituto siano state sottoscritte ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile clausole che prevedono l’esclusione del diritto al rimborso anche per eventi esterni (eventualmente staordinari) non imputabili alle parti contraenti.

 

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Tue, 17 Mar 2020 16:04:09 +0000 https://www.avvocatomartorana.it/post/462/emergenza-coronavirus-covid19-rimborso-delle-spese-per-asili-e-scuole-private avv.salvatoremartorana@gmail.com (Salvatore Martorana)
Emergenza coronavirus - Covid/19: tutela del viaggiatore https://www.avvocatomartorana.it/post/461/emergenza-coronavirus-covid19-tutela-del-viaggiatore

 

Come purtroppo abbiamo potuto constatare questa epidemia denominata Covid-19 (causata da un virus facente parte del ceppo dei coronavirus ed al quale è stato attributo il nome di  SARS-CoV-2) sta condizionando pesantemente le nostre abitudini quotidiane, anche per ciò che attiene gli spostamenti.

Abbiamo visto come l'ultimo DPCM abbia esteso a tutto il territorio nazionale una serie di prescrizioni incluse quelle in materia di mobilità dei cittadini e che molti paesi stranieri hanno vietato gli ingressi ai cittadini italiani (e/o provenienti dall’Italia) o comunque imposto forti restrizioni in tal senso.

Ma cosa fare nel caso  si fosse programmato e prenotato un viaggio?

E' possibile ottenere il rimborso di quanto pagato?

La risposta è sicuramente affermativa.

Nel caso  si debba procedere all'annullamento (e conseguente richiesta di rimborso) di viaggi organizzati e che comprendono un “pacchetto di servizi tutto compreso”, la normativa di riferimento è il cd  "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo", allegato al Decreto Legislativo n. 79/2011 , così come modificato, da ultimo, dal Decreto Legislativo n. 62/18 e  bisogna rivolgersi al tour operator e/o all'agenzia di viaggi.

L’art. 41 del suddetto decreto, relativo “Diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto” prevede che: "In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare".

Per quanto riguarda invece la rinuncia ai voli aerei bisogna fare riferimento al "Codice della Navigazione" e in particolare all'articolo 945 secondo il quale "se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo […] l'unico onere del passeggero è quello di comunicare il prima possibile la rinuncia”.

Comunque in entrambi i casi il viaggiatore potrà trovare tutela anche nell'art. 1463 del Codice Civile che regola il caso di Impossibilità (sopravvenuta) totale.

La normativa è abbastanza chiara. In generale, la causa di un contratto, può esistere originariamente, ma possono sopravvenire delle circostanze che impediscono alla causa di funzionare. In tali casi si può chiedere la risoluzione del contratto e quindi sciogliersi dal vincolo contrattuale. La risoluzione del contratto è un istituto che trova la propria compiuta disciplina agli articoli 1453 e seguenti del codice civile. Nel caso che ci interessa, proprio l'articolo 1463 C.C. (letto in combinato disposto con gli articoli 1218 e 1256 C.C.) recita "nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e, deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito". La ratio legis si spiega considerando che nei contratti sinallagmatici, ciascuna prestazione trova giustificazione nella prestazione della controparte, pertanto, se una di esse viene meno, viene meno anche la causa che giustifica la controprestazione. La risoluzione è volta pertanto alla tutela dell'equilibrio contrattuale, il cosiddetto "sinallagma funzionale", che può venire meno nel corso dell'esecuzione di un contratto. Ha come principale effetto quello di far venire meno il vincolo contrattuale, "liberando" le parti dalle obbligazioni contratte.

Nell'ipotesi di un biglietto aereo o ferroviario (ma lanche viaggi di piacere ed istruzione) già acquistato, è pacifico che a fronte dell’attuale epidemia e conseguenti misure restrittive dei Governi si è costretti a rinunciare a tali viaggi.

Tale situazione improvvisa ed imprevedibile legittima la richiesta di restituzione delle somme corrisposte.

La fattispecie in esame, si inquadra nell'ipotesi in cui la causa del contratto, consistente nella fruizione di un viaggio, diviene inattuabile per una causa di forza maggiore, non prevedibile e non ascrivibile alla condotta dei consumatori.

Pertanto è legittimo svincolarsi dal vincolo contrattuale e conseguentemente ottenere la restituzione delle somme corrisposte, dando rilievo alla congiunta valutazione della causa e dei motivi (determinanti) che avevano indotto all'acquisto, determinando così la "causa concreta del contratto" attinente alla funzione economico-sociale del negozio giuridico posto in essere.

Per l'effetto, il grave impedimento che non consente ai contraenti di usufruire del titolo, determina l'applicazione dell'art. 1463 c.c., ossia la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Per completezza è da specificare che la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile la prestazione del debitore, ma anche nel caso (di specie) in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte. Sempre che, ovviamente, tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore ed il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale, in cui consiste la causa concreta del contratto.

A tal proposito, non è superfluo evidenziare che l'impossibilità sopravvenuta, debba essere necessariamente ricollegata al fatto del terzo. Anzi la non imputabilità al debitore, non ristringe il campo delle ipotesi, ma consente di allargare l'applicazione della norma a tutti i casi in cui sia impossibile, per eventi imprevedibili e sopravvenuti, utilizzare la prestazione oggetto del contratto.

Infine occorre sottolineare come In alternativa il tour operator può offrire altro pacchetto di qualità identica o superiore o un voucher della durata di un anno per il pacchetto così come la compagnia aerea può offrire un voucher per il volo.

Inoltre nel caso di rinuncia a un soggiorno ci si deve rivolgere direttamente alla struttura ricettiva (hotel, b&b...) e se si è acquistato il soggiorno attraverso un sito specializzato (es. booking)  la comunicazione di non poter più partire e la richiesta di rimborso vanno fatte a entrambi i soggetti. 

Articoli originali su: 

 
 
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Wed, 11 Mar 2020 16:21:04 +0000 https://www.avvocatomartorana.it/post/461/emergenza-coronavirus-covid19-tutela-del-viaggiatore avv.salvatoremartorana@gmail.com (Salvatore Martorana)
Definito il criterio di riparto dell’onere di prova in caso di ritardo aereo. https://www.avvocatomartorana.it/post/460/definito-il-criterio-di-riparto-dell-onere-di-prova-in-caso-di-ritardo-aereo-

In particolare la Corte sancisce un principio di diritto per cui "il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del vettore. Spetta a quest'ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l'avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004".

La fonte della decisione adottata dalla Suprema Corte è da ricercare nelle disposizioni codicistiche inerenti l’inadempimento delle obbligazioni ex art. 1218 e ss. c.c.

Infatti, è evidente che nel caso di “ritardo aereo” ricorre una ipotesi in cui il debitore è tenuto al ristoro del danno arrecato salvo che non dimostri il proprio esonero, mentre il creditore è tenuto ad una allegazione certa e veritiera che non implica ulteriori oneri probatori.

Soluzione che prima facie appare semplice, ma che sottende il superamento di una serie di normative comunitarie quantomeno incomplete sulla questione dell’onere di prova.

La convenzione di Montreal, infatti, non detta un criterio di prova in caso di inadempimento: l’art. 19 contiene una presunzione di responsabilità, salvo prova liberatoria del vettore, mentre l’art. 22 delimita il ristoro.

Il regolamento ue 261/04, seppur tipicizza i casi di ristoro, nulla dice in merito all’onere in capo al danneggiato, salvo specificare all’art. 5 che l'art. 5, comma 3, che il vettore non è tenuto al pagamento della compensazione pecuniaria se ha tempestivamente avvertito il passeggero della cancellazione ovvero se dimostra che la stessa è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

L'art. 5, comma 4, aggiunge: "l'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo".

Si deduce che la responsabilità del vettore è esclusa dal caso fortuito o dalla forza maggiore, cui si aggiunge l'ipotesi del congruo preavviso.

l’assenza di una normativa ad hoc, pertanto, apre all’applicazione delle regole nazionali in cui oramai è ius receptum “il principio di diritto secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, Rv. 549956; fra le più recenti, Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015, Rv. 634361; Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011, Rv. 618664)”.

La stessa Corte specifica infine che il principio di diritto reso è perfettamente allineato con la regola della “prossimità di prova” poiché il passeggero non è nella condizione di fornire dati certi che invece sono in possesso del vettore aereo.

In sostanza si tratta per la Corte di una ipotesi da sussumere nell’alveo dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 1218 c.c. in cui vi è un inadempimento che segue logiche interne.

 Che sia così è confermato anche dal art. 5 richiamato che al comma 4 inserisce una ripartizione dell’onere di prova relativo ad un fatto estintivo dell’altrui pretesa, che va provato, come ex art. 2967 c.c., dal soggetto che lo eccepisce. 

Articolo originale su: http://l.marton.over-blog.it/2018/03/onere-di-prova-in-caso-di-ritardo-aereo-cass.1584/2018.html

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Thu, 12 Sep 2019 19:19:47 +0000 https://www.avvocatomartorana.it/post/460/definito-il-criterio-di-riparto-dell-onere-di-prova-in-caso-di-ritardo-aereo- avv.salvatoremartorana@gmail.com (Salvatore Martorana)
Danno da vacanza rovinata e tutela del viaggiatore: ultimi orientamenti. https://www.avvocatomartorana.it/post/459/danno-da-vacanza-rovinata-e-tutela-del-viaggiatore-ultimi-orientamenti

Danno da vacanza rovinata: bagaglio smarrito

In tema di danno da vacanza rovinata, la circostanza che il bagaglio sia andato smarrito prima dell’affidamento al vettore aereo è oggettivamente una circostanza rilevante ai fini della valutazione della responsabilità di quest’ultimo (nella specie, tale circostanza fu tempestivamente dedotta e ne fu data una prova astrattamente idonea a dimostrarne la veridicità e non essendo stata presa in considerazione dai giudici del merito sussiste vizio di omesso esame d’un fatto decisivo).

Cassazione civile sez. III, 12/02/2019, n.3978

 

Danno da vacanza rovinata: cos’è?

Il danno non patrimoniale da “vacanza rovinata”, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE, costituisce uno dei casi previsti dalla legge ai sensi dell’art. 2059 c.c. di pregiudizio risarcibile, sicché spetta al giudice di merito procedere alla valutazione della domanda risarcitoria alla stregua dei generali precetti di correttezza ebuona fede e alla considerazione dell’importanza del danno, fondata sul bilanciamento, per un verso, del principio di tolleranza delle lesioni minime e per l’altro, della condizione concreta delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, consistente nell’omessa valutazione della ripercussione negativa del tardivo ritrovamento del bagaglio sulla prosecuzione del periodo di vacanza).

Cassazione civile sez. III, 06/07/2018, n.17724

 

Obblighi contrattuali del tour operator

In tema di danno da vacanza rovinata, l’organizzatore (tour operator), ossia colui che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario a procurare a terzi pacchetti turistici, assume specifici obblighi contrattuali, soprattutto di tipo qualitativo, inerenti, ad esempio, la modalità del viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi. Pertanto, tranne che nelle ipotesi di caso fortuito, forza maggiore o responsabilità del consumatore, qualora le prestazioni non siano esattamente adempiute, secondo un criterio medio di diligenza valutabile dal giudice del merito, sussiste in capo all’organizzatore la responsabilità contrattuale e il conseguente obbligo risarcitorio.

Tale responsabilità, peraltro, a norma del c.c., art. 1228, sussiste anche nell’ipotesi in cui i fatti illeciti siano realizzati dai suoi ausiliari, poiché, nel caso dei contratti turistici ‘tutto compreso’, il creditore si trova a dover prendere atto dei collaboratori scelti dal tour operator(vettore aereo, albergatore etc.), non avendo alcuna voce in capitolo nella scelta dei medesimi.

Corte appello Bari sez. II, 16/01/2018, n.46

 

Danno da vacanza rovinata: è risarcibile?

Il danno da vacanza rovinata è risarcibile soltanto a fronte dell’inadempimento degli obblighi gravanti sull’organizzatore o sul venditore di un pacchetto turistico.

Cassazione civile sez. III, 19/10/2017, n.24607

 

Risarcimento del danno da vacanza rovinata: onere dell’acquirente di biglietto aereo

L’acquirente di biglietto aereo che chieda la condanna dell’agente di viaggi al risarcimento del danno non patrimoniale da “vacanza rovinata” ha l’onere di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l’esistenza e l’entità del pregiudizio, in base alla disciplina codicistica del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.

Cassazione civile sez. III, 14/06/2016, n.12143

 

Coniuge non direttamente leso: risarcimento del danno da vacanza rovinata

Il danno da vacanza rovinata è rilevabile come lesione inerente il periodo in cui il lavoratore – oltre a poter giovare del riposo dovuto – dedica del tempo anche agli affetti familiari tutelabile ex art. 2043; ragion per cui è configurabile il risarcimento del danno da vacanza rovinata anche in capo al coniuge non direttamente leso da liquidarsi in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.

Tribunale Reggio Emilia sez. I, 30/03/2016, n.434

 

Responsabilità dell’operatore turistico e servizi di sicurezza

Emergendo la piena ed integrale responsabilità dell’operatore turistico per i danni subiti dall’attore e dai suoi familiari a seguito del grave episodio di cui il primo in via diretta e i secondi in via riflessa sono stati vittime non ravvisandosi alcun concorso di colpa a carico del turista che facendo legittimamente affidamento sull’esistenza di servizi di sicurezza, abbia deciso di dormire tenendo la finestra aperta in un villaggio che era o avrebbe dovuto essere, comunque, recintato e sorvegliato, deve risarcirsi il danno da invalidità permanente, il danno biologico, dando rilievo al disagio connesso all’evento, personalizzando la liquidazione, nonché il riconoscimento in favore di ognuno dei componenti il nucleo familiare di una somma a titolo di ristoro del danno c.d. da vacanza rovinata.

Tribunale Monza sez. I, 14/12/2015, n.3077

 

 

Danni del viaggiatore

Tanto il venditore quanto l’organizzatore di viaggi turistici “tutto compreso” rispondono del danno patito dal viaggiatore, in conseguenza del fatto illecito del terzo della cui opera si siano avvalsi, non a titolo di colpa “in eligendo” o “in vigilando”, ma in virtù della sola assunzione legale del rischio per i danni che possano accadere al viaggiatore. Il danno è stato innanzitutto di ordine non patrimoniale, essendone rimasta coinvolta l’integrità fisica della persona dell’attrice (danno biologico), ma deve liquidarsi anche il danno non patrimoniale da vacanza rovinata da effettuare in via necessariamente equitativa, per cui si può fare riferimento alla somma che l’attrice aveva pagato per acquistare la vacanza e i giorni rimasti pregiudicati.

Tribunale Trento, 09/10/2015, n.928

 

 

Danno da vacanza rovinata: verifica della gravità della lesione e del pregiudizio

Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata richiede la verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio patito dall’istante, al fine di accertarne la compatibilità col principio di tolleranza delle lesioni minime (precipitato, a propria volta, del dovere di solidarietà sociale previsto dall’art. 2 Cost.), e si traduce in un’operazione di bilanciamento demandata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale, dalla constatazione della violazione della norma di legge che contempla il diritto oggetto di lesione, attribuisce rilievo solo a quelle condotte che offendono in modo sensibile la portata effettiva dello stesso.

Cassazione civile sez. III, 14/07/2015, n.14662

 

Ritardo del viaggio e prolungata permanenza

Se per la durata programmata della vacanza sono state fornite, regolarmente e soddisfacentemente, tutte le prestazioni promesse nel pacchetto turistico, non può ravvisarsi la ricorrenza del cd. danno da “vacanza rovinata” ove il viaggio di rientro subisca un contenuto ritardo (nella specie di un giorno) rispetto al termine originariamente pattuito con il tour operator, non potendo una siffatta evenienza incidere negativamente sulla vacanza già interamente fruita e ciò soprattutto allorché nel giorno di prolungata permanenza vengano forniti adeguati servizi di supporto.

Corte appello Milano sez. III, 04/05/2015, n.1914

 

Articolo originale su: https://www.laleggepertutti.it/278080_danno-da-vacanza-rovinata-ultime-sentenze

 

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Fri, 31 May 2019 18:14:39 +0000 https://www.avvocatomartorana.it/post/459/danno-da-vacanza-rovinata-e-tutela-del-viaggiatore-ultimi-orientamenti avv.salvatoremartorana@gmail.com (Salvatore Martorana)
Criteri per effettuare il calcolo del danno differenziale https://www.avvocatomartorana.it/post/458/criteri-per-effettuare-il-calcolo-del-danno-differenziale

Secondo gli Ermellini il danno differenziale è una sottrazione tra poste omogenee (Cassazione Civile Sez. Lavoro 8 aprile 2019, n. 9744).

Dal risarcimento aquiliano va detratto soltanto “quella” parte della rendita sociale che attiene alle stesse poste risarcitorie ottenute, escludendo dalla sottrazione altre voci che non hanno fatto parte del risarcimento aquiliano riconosciuto al danneggiato.

Il fatto

Si discute se il danno differenziale, ossia la differenza tra il risarcimento aquiliano e l’indennizzo sociale che compete al danneggiato, debba avvenire mediante la asettica sottrazione di detto indennizzo al risarcimento, oppure mediante solo la quota dell’indennizzo che è omogenea alla posta riconosciuta nel risarcimento. 

La decisione

E’ noto che, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 38/2000, oltre il 16% di invalidità, l’INAIL eroga in rendita non solo l’indennizzo per danno biologico, ma anche per danno patrimoniale, ossia l’incidenza di quel danno biologico sulla capacità lavorativa specifica. 

La Suprema Corte ribadisce come deve avvenire il calcolo.

La liquidazione del danno biologico cd. “differenziale” va operata secondo un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del  2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata  alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta  all'indennizzo del danno patrimoniale. 

In questi termini, la Suprema Corte si era già espressa nelle sentenze nn. 13222 del 2015, 20807 del 2016, 17407 del 2016 e, più di recente, 25618 del 2018.

Come detto, laddove l’INAIL liquidi all'infortunio una rendita mensile vitalizia per un danno superiore al 16% di invalidità, l'indennizzo, per espressa previsione legislativa, ha necessariamente un duplice contenuto, perché quell'importo è destinato a compensare sia il danno biologico,  sia il danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro e di guadagno.

Pertanto il giudice deve procedere all'operazione di scomputo, anche ex officio (anche laddove l'INAIL non abbia ancora provveduto all'indennizzo: Cass. n. 9166 del 2017), tuttavia per poste  omogenee, ossia dal risarcimento aquiliano va detratto soltanto “quella” parte della rendita sociale che attiene alle stesse poste  risarcitorie ottenute, escludendo dalla sottrazione altre voci che non hanno fatto parte del risarcimento aquiliano riconosciuto al danneggiato.

 Articolo originale su altalex.com: https://www.altalex.com/documents/news/2019/05/02/

 

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Tue, 21 May 2019 12:20:01 +0000 https://www.avvocatomartorana.it/post/458/criteri-per-effettuare-il-calcolo-del-danno-differenziale avv.salvatoremartorana@gmail.com (Salvatore Martorana)
Danno tanatologico: quando il risarcimento e’ trasmissibile agli eredi. https://www.avvocatomartorana.it/post/445/danno-tanatologico-quando-il-risarcimento-e-trasmissibile-agli-eredi

Con la sentenza n. 4146/2019 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi del danno “tanatologico” e dei presupposti per la configurabilità del relativo risarcimento jure hereditatis in favore dei congiunti della vittima.

Il caso: A., C. e E,, quali eredi e rispettivamente genitori e fratello di B, deceduto a seguito di un sinistro stradale in cui come conducente di un motociclo si era scontrato con un'auto guidata dalla proprietaria, convenivano avanti al Tribunale di Roma la conducente dell'auto e la compagnia di assicurazione, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.

In fatto evidenziavano che il congiunto, a seguito dell'urto frontale dovuto all'invasione di corsia da parte dell'auto, era deceduto dopo circa trenta minuti dolo lo scontro; tra le voci di danno i ricorrenti chiedevano in particolare, il risarcimento del danno biologico patito da B, come invalidita' permanente al 100% essendo egli sopravvissuto per un certo tempo dopo il sinistro.

Il Tribunale dichiarava la conducente dell'auto esclusivamente responsabile del sinistro e condannava solidalmente i convenuti, detratto quanto gia' versato, a risarcire i danni nella misura complessiva di Euro 212.310 per il padre, Euro 208.833 per la madre e Euro 137.779 per il fratello, oltre agli accessori e al 50% delle spese processuali.

La Corte d'Appello condannava la compagnia e la conducente dell'auto a rifondere ai congiunti l'ulteriore 50% delle spese processuali di primo grado, per il resto rigettando sia l'appello principale sia l'appello incidentale, e compensando le spese di secondo grado.

I congiunti della vittima ricorrono in Cassazione, censurando la decisione del giudice di appello, che aveva escluso il risarcimento del danno biologico jure hereditatis per essere B. sopravvissuto pochi minuti dopo il sinistro: l'istruttoria infatti aveva accertato che egli era morto dopo mezz'ora, tempo che invece la corte territoriale aveva ritenuto un lasso temporale insufficiente.

Per i ricorrenti, al contrario, non sarebbe insostenibile la trasmissione agli eredi dell'acquisizione del diritto da parte della vittima nello stesso momento in cui il diritto viene meno: "i diritti non vivono in uno spazio temporale, ma in uno spazio logico”

La Suprema Corte rigetta il ricorso, ribadendo sul punto i seguenti principi:

a) nel caso di morte per atto illecito il conseguente danno e' la perdita del bene giuridico "vita", che e' "bene autonomo", fruibile solo dal titolare e non reintegrabile per equivalente.;

b) poiche' una perdita, per rappresentare un danno risarcibile, deve essere rapportata a un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarcitorio, nel caso di morte verificatasi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, l'irrisarcibilita' deriva dall'assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilita' di uno spazio di vita brevissimo;

c) di conseguenza, il risarcimento nel caso in esame non è dovuto considerata la spiccata brevita' del tempo intercorso tra la lesione e il decesso della vittima - mezz'ora al massimo - e tenuto conto, per di piu', della situazione di assoluta incoscienza in cui egli trascorse il suddetto ridottissimo spazio temporale.

In conclusione, se la morte e' immediata o segue alle lesioni "entro brevissimo tempo" non sussiste diritto al risarcimento jure hereditatis.


 Articolo originale su AvvocatoAndreani.it : Danno tanatologico: quando il risarcimento e' trasmissibile agli eredi.

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Wed, 20 Mar 2019 00:00:00 +0000 https://www.avvocatomartorana.it/post/445/danno-tanatologico-quando-il-risarcimento-e-trasmissibile-agli-eredi avv.salvatoremartorana@gmail.com (Salvatore Martorana)