2515 Salvatore Martorana Articoli
31 maggio, 2019

Danno da vacanza rovinata e tutela del viaggiatore: ultimi orientamenti.

Danno da vacanza rovinata: bagaglio smarrito

In tema di danno da vacanza rovinata, la circostanza che il bagaglio sia andato smarrito prima dell’affidamento al vettore aereo è oggettivamente una circostanza rilevante ai fini della valutazione della responsabilità di quest’ultimo (nella specie, tale circostanza fu tempestivamente dedotta e ne fu data una prova astrattamente idonea a dimostrarne la veridicità e non essendo stata presa in considerazione dai giudici del merito sussiste vizio di omesso esame d’un fatto decisivo).

Cassazione civile sez. III, 12/02/2019, n.3978

 

Danno da vacanza rovinata: cos’è?

Il danno non patrimoniale da “vacanza rovinata”, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE, costituisce uno dei casi previsti dalla legge ai sensi dell’art. 2059 c.c. di pregiudizio risarcibile, sicché spetta al giudice di merito procedere alla valutazione della domanda risarcitoria alla stregua dei generali precetti di correttezza ebuona fede e alla considerazione dell’importanza del danno, fondata sul bilanciamento, per un verso, del principio di tolleranza delle lesioni minime e per l’altro, della condizione concreta delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, consistente nell’omessa valutazione della ripercussione negativa del tardivo ritrovamento del bagaglio sulla prosecuzione del periodo di vacanza).

Cassazione civile sez. III, 06/07/2018, n.17724

 

Obblighi contrattuali del tour operator

In tema di danno da vacanza rovinata, l’organizzatore (tour operator), ossia colui che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario a procurare a terzi pacchetti turistici, assume specifici obblighi contrattuali, soprattutto di tipo qualitativo, inerenti, ad esempio, la modalità del viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi. Pertanto, tranne che nelle ipotesi di caso fortuito, forza maggiore o responsabilità del consumatore, qualora le prestazioni non siano esattamente adempiute, secondo un criterio medio di diligenza valutabile dal giudice del merito, sussiste in capo all’organizzatore la responsabilità contrattuale e il conseguente obbligo risarcitorio.

Tale responsabilità, peraltro, a norma del c.c., art. 1228, sussiste anche nell’ipotesi in cui i fatti illeciti siano realizzati dai suoi ausiliari, poiché, nel caso dei contratti turistici ‘tutto compreso’, il creditore si trova a dover prendere atto dei collaboratori scelti dal tour operator(vettore aereo, albergatore etc.), non avendo alcuna voce in capitolo nella scelta dei medesimi.

Corte appello Bari sez. II, 16/01/2018, n.46

 

Danno da vacanza rovinata: è risarcibile?

Il danno da vacanza rovinata è risarcibile soltanto a fronte dell’inadempimento degli obblighi gravanti sull’organizzatore o sul venditore di un pacchetto turistico.

Cassazione civile sez. III, 19/10/2017, n.24607

 

Risarcimento del danno da vacanza rovinata: onere dell’acquirente di biglietto aereo

L’acquirente di biglietto aereo che chieda la condanna dell’agente di viaggi al risarcimento del danno non patrimoniale da “vacanza rovinata” ha l’onere di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l’esistenza e l’entità del pregiudizio, in base alla disciplina codicistica del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.

Cassazione civile sez. III, 14/06/2016, n.12143

 

Coniuge non direttamente leso: risarcimento del danno da vacanza rovinata

Il danno da vacanza rovinata è rilevabile come lesione inerente il periodo in cui il lavoratore – oltre a poter giovare del riposo dovuto – dedica del tempo anche agli affetti familiari tutelabile ex art. 2043; ragion per cui è configurabile il risarcimento del danno da vacanza rovinata anche in capo al coniuge non direttamente leso da liquidarsi in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.

Tribunale Reggio Emilia sez. I, 30/03/2016, n.434

 

Responsabilità dell’operatore turistico e servizi di sicurezza

Emergendo la piena ed integrale responsabilità dell’operatore turistico per i danni subiti dall’attore e dai suoi familiari a seguito del grave episodio di cui il primo in via diretta e i secondi in via riflessa sono stati vittime non ravvisandosi alcun concorso di colpa a carico del turista che facendo legittimamente affidamento sull’esistenza di servizi di sicurezza, abbia deciso di dormire tenendo la finestra aperta in un villaggio che era o avrebbe dovuto essere, comunque, recintato e sorvegliato, deve risarcirsi il danno da invalidità permanente, il danno biologico, dando rilievo al disagio connesso all’evento, personalizzando la liquidazione, nonché il riconoscimento in favore di ognuno dei componenti il nucleo familiare di una somma a titolo di ristoro del danno c.d. da vacanza rovinata.

Tribunale Monza sez. I, 14/12/2015, n.3077

 

 

Danni del viaggiatore

Tanto il venditore quanto l’organizzatore di viaggi turistici “tutto compreso” rispondono del danno patito dal viaggiatore, in conseguenza del fatto illecito del terzo della cui opera si siano avvalsi, non a titolo di colpa “in eligendo” o “in vigilando”, ma in virtù della sola assunzione legale del rischio per i danni che possano accadere al viaggiatore. Il danno è stato innanzitutto di ordine non patrimoniale, essendone rimasta coinvolta l’integrità fisica della persona dell’attrice (danno biologico), ma deve liquidarsi anche il danno non patrimoniale da vacanza rovinata da effettuare in via necessariamente equitativa, per cui si può fare riferimento alla somma che l’attrice aveva pagato per acquistare la vacanza e i giorni rimasti pregiudicati.

Tribunale Trento, 09/10/2015, n.928

 

 

Danno da vacanza rovinata: verifica della gravità della lesione e del pregiudizio

Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata richiede la verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio patito dall’istante, al fine di accertarne la compatibilità col principio di tolleranza delle lesioni minime (precipitato, a propria volta, del dovere di solidarietà sociale previsto dall’art. 2 Cost.), e si traduce in un’operazione di bilanciamento demandata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale, dalla constatazione della violazione della norma di legge che contempla il diritto oggetto di lesione, attribuisce rilievo solo a quelle condotte che offendono in modo sensibile la portata effettiva dello stesso.

Cassazione civile sez. III, 14/07/2015, n.14662

 

Ritardo del viaggio e prolungata permanenza

Se per la durata programmata della vacanza sono state fornite, regolarmente e soddisfacentemente, tutte le prestazioni promesse nel pacchetto turistico, non può ravvisarsi la ricorrenza del cd. danno da “vacanza rovinata” ove il viaggio di rientro subisca un contenuto ritardo (nella specie di un giorno) rispetto al termine originariamente pattuito con il tour operator, non potendo una siffatta evenienza incidere negativamente sulla vacanza già interamente fruita e ciò soprattutto allorché nel giorno di prolungata permanenza vengano forniti adeguati servizi di supporto.

Corte appello Milano sez. III, 04/05/2015, n.1914

 

Articolo originale su: https://www.laleggepertutti.it/278080_danno-da-vacanza-rovinata-ultime-sentenze